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A partire 1° luglio 2011 è entrata nel vivo l’operatività acquisizione dei dati da utilizzare ai fini della comunicazione delle operazioni superiori ad € 3.000,00, comunemente chiamato “Spesometro”.
 

Si ricorda che in sede di prima applicazione occorre comunicare :

  1. entro il 31 ottobre 2011 le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’imposta, rese o ricevute nel corso del 2010, limitatamente a quelle per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura;

  2. entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta, rese o ricevute nel corso del 2011, per le quali sia obbligatorio emettere la fattura e quelle di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’imposta, per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese o ricevute dal 1° luglio 2011.

Da qui l’importanza della data 1° luglio 2011.

Chi è obbligato alla comunicazione ?

Sono obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti titolari di partita IVA che:

  • rendono operazioni nei confronti dei soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA;

  • ricevono operazioni da soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA;

  • rendono operazioni a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione dei dati da utilizzare ai fini dello “Spesometro”. lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

Quali operazioni devono essere comunicate ?

Sono oggetto di comunicazione:

  • le operazioni imponibili;

  • le operazioni non imponibili;

  • le operazioni esenti.

Non sono oggetto di comunicazione quindi: le operazioni fuori campo IVA e quelle realizzate o ricevute dai soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime c.d. dei minimi.
Inoltre, non devono essere oggetto di comunicazione le operazioni che - sotto il profilo territoriale - non risultino rilevanti ai fini IVA in Italia.
Ai fini della determinazione della soglia di 3.000 e 3.600 euro, non si devono considerare le eventuali spese anticipate in nome e per conto del cliente.
Con riferimento ai contratti di appalto, fornitura, ed altri contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, la comunicazione in esame deve essere effettuata solo nel caso in cui in un intero anno solare i corrispettivi dovuti siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.
Tale considerazione vale anche nell’ipotesi di contratti collegati tra di loro.


Quali operazioni sono escluse dalla comunicazione ?

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • le importazioni;

  • le esportazioni;

  • le operazioni effettuate con Paesi black list; 

  • le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

  • le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, qualora il pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.


Quali sono i dati da acquisire ai fini della comunicazione ?

Nella comunicazione occorre indicare la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente, l’importo delle operazioni effettuate.
Ai fini dell’individuazione degli importi da comunicare, si dovrà fare riferimento al momento della registrazione, o, in mancanza dell’obbligo, al momento di effettuazione dell’operazione secondo i criteri generali.
Dovranno inoltre essere comunicate le operazioni con iva non esposta quali ad esempio, operazioni nel regime del margine, o dalle agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Nelle ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale e internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari), le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, riguardano le fatture emesse da quest’ultime per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione. In tal caso, si ricorda che oggetto dell’adempimento sono le operazioni il cui corrispettivo, secondo le condizioni contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.

Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti privi di codice fiscale, è sufficiente indicare:
a) per le Persone Fisiche: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b) per le Soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.
c) Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica: devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.


Termini di invio della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello con riferimento alle operazioni si riferiscono.
L’omessa trasmissione delle comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 fino a 2.065 euro.


Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito.